FAQ
Devi sapere
FAQ
Se ciò non fosse possibile (soprattutto per conti correnti aperti da diversi decenni) si può partire dal primo documento utile fino all’ultimo disponibile (che può coincidere con la data di chiusura del conto o con l’ultimo documento reso disponibile dalla banca).
E’ importante, in ogni caso, che vi sia una significativa continuità degli estratti conto da analizzare. Nel caso di “buchi” o mancanza parziale dei documenti, si può chiederne copia alla propria banca.
Si ricorda che la banca è tenuta alla conservazione dei documenti emessi per almeno 10 anni ed è tenuta a fornirne una copia al cliente che ne abbia fatto richiesta entro 90 giorni. La banca può chiedere un compenso per la produzione di tali documenti, quest’ultimo non può eccedere il costo di produzione di tale documentazione.
L’art. 119 del Testo Unico Bancario dispone che, nei contratti di durata, banche e intermediari finanziari devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Il cliente, oltre al citato art. 119 del TUB, trova il diritto ad ottenere il rilascio della copia di documenti bancari anche nell’art 1375 codice civile “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede” e nell’art. 1175 codice civile “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”.
L’obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue difatti al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto.
Normalmente viene rilasciata la documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Questo termine non riguarda i contratti i quali, se fanno riferimento ad un rapporto non prescritto, devono essere consegnati in copia anche se sottoscritti oltre i 10 anni.
La richiesta di documentazione può essere fatta a mezzo raccomandata a mano (in duplice copia; una copia restituita firmata per ricevuta dalla banca), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con rapporto di consegna.
La banca deve rispondere entro un congruo termine e comunque non oltre i 90 giorni. Se l’istituto non risponde o soddisfa la richiesta solo parzialmente, il cliente può scrivere all’Ufficio Reclami della banca. L’ufficio reclami della banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dalla sua ricezione
Nella sezione dedicata all'elenco dei movimenti, le operazioni sono ordinate cronologicamente, mentre nel riassunto scalare si ritrova la successione dei saldi, positivi e negativi, calcolati sulla base delle rispettive date valuta delle singole operazioni registrate sul conto. I saldi, distinti tra numeri creditori e numeri debitori, sono uno degli elementi utilizzati per il calcolo degli interessi.
Se dalla lettura del documento inviato dalla banca il correntista dovesse notare delle inesattezze, ha 60 giorni di tempo (calcolati dalla data di ricevimento) per fare ricorso. Trascorso il termine dei 60 giorni, il documento si intende accettato dal cliente in tutte le sue parti.
La giurisprudenza, ha più volte ribadito il principio, che la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile.
Ne consegue che in generale è sempre comunque possibile – anche oltre il termine di decadenza di cui all’art. 1832 c.c. – impugnare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui le operazioni non contestate derivano, potendo il correntista (che non ha formato l’estratto conto e che lo riceve dalla banca) eccepire che le singole registrazioni siano conseguenza di un negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque di una situazione illecita.
E’ ormai consolidato il principio ai sensi dell’art. 1832 c.c., secondo il quale la mancata contestazione dell’estratto conto non implica l’approvazione delle operazioni in esso annotate, non impedisce la formulazione di censure concernenti validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. La Corte di Cassazione, rimarca il principio secondo il quale la mancata contestazione dell’estratto conto con implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, non fa decadere il diritto delle parti alla facoltà di proporre “eccezioni” relative ad esse. Difatti, il secondo comma dell’art. 1832 del c.c., stabilisce che: “L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni.”
Viene ribadito il principio secondo cui l’estratto conto è un “documento che ha il fine esclusivo di fornire l’informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche, di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso” e che “La mancata contestazione dell’estratto conto non è idonea a sanare gli effetti di clausole nulle”.
La contestazione degli estratti conto deve essere specifica, non potendo riferirsi genericamente all’insieme della movimentazione del conto corrente, ancorché la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. renda inoppugnabili gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile e non precluda, pertanto, la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino”.
Inoltre l’approvazione dell’estratto conto non può valere a sanare la mancanza della forma scritta del contratto sottostante.
Per il cliente è sempre possibile – anche oltre il termine di decadenza di cui all’art. 1832 c.c. – impugnare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui le operazioni non contestate derivano, potendo il correntista (che non ha formato l’estratto conto e che lo riceve dalla banca) eccepire che le singole registrazioni siano conseguenza di un negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque di una situazione illecita.
Nel caso di errori sostanziali (per esempio errata applicazione degli interessi o spese non dovute secondo il contratto), il termine può essere fino a dieci anni.
Nel caso in cui il conto corrente è ancora operativo, il termine di dieci anni inizia a decorre dalla data dell’operazione.
Nel caso in cui il conto corrente è stato chiuso, il termine di dieci anni inizia a decorre dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente.
Per quanto sopra riportato sono contestabili i conti correnti chiusi da non più di dieci anni.
• i soggetti regolarmente iscritti nel registro delle imprese
• I soggetti ancora iscritte nel registro delle imprese ma inattive
Non possono procedere con un’eventuale richiesta di rimborso, le società cancellate dal registro delle imprese (è venuto meno il soggetto legittimato).
Non possono procedere nemmeno i soggetti che hanno prestato garanzia personale (fidejussione) a favore della banca. Questi ultimi possono solamente opporsi ad un eventuale decreto ingiuntivo promosso dalla banca avente ad oggetto la richiesta di somme. In questo caso può essere utile attivare un analisi dei costi addebitati dalla banca nel corso del rapporto per verificare che le somme richieste dalla banca siano legittime.
La trasparenza bancaria (quando si parla di ``trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari`` si intende un insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte) voluta dal legislatore a tutela della clientela, ha imposto alle banche un grosso sforzo di revisione della modulistica e del rapporto banca-cliente.
Le modifiche normative, soprattutto in tema di CMS, che si sono susseguite dal 2009 ad oggi, hanno imposto alle banche di rivedere le modalità di calcolo, le aliquote applicabili e la ridefinizione stessa delle singole voci commissionali.
Succede spesso che, anche se previste contrattualmente, tali voci commissionali possono contenere errori nella loro definizioni che le rendono incompatibili con la normativa in essere, vi possono essere errori di aliquota e modalità di calcolo, errori e mancanze nella loro pattuizione e introduzione all’interno del rapporto (soprattutto nei rapporti instaurati prima del 2009), errori nella loro applicazione all’interno del rapporto di conto corrente.
Se è quindi vero che le voci sono incluse e pattuite nei contratti firmati dal cliente, ci sono moltissimi aspetti da considerare (definizione, applicazione, modalità di calcolo, aliquote) che possono portare ad una richiesta risarcitoria nei confronti dell’istituto di credito.
Quindi analizzare il “prezzo” che l’imprenditore ha pagato alla banca che lo ha sostenuto rappresenta uno strumento utile per capire che tipo di “aiuto” la banca ha offerto al proprio correntista. Tali “aiuti” possono essere estremamente onerosi soprattutto per soggetti economici “deboli” che non hanno la possibilità di rivolgersi a soggetti terzi e che quindi subiscono le condizioni imposte dal proprio istituto.