In queste settimane i principali istituti di credito italiani stanno inviando ai propri correntisti comunicazioni che modificano le condizioni economiche che regolano i rapporti in essere. Tali comunicazioni denominate “Proposte di modifica unilaterale del contratto” devono essere formulate seguendo rigidi principi di trasparenza indicati da Banca d’Italia.
Tutto questo perché la banca può intervenire modificando le condizioni economiche (tassi di interesse debitori, commissioni e spese) applicate alla propria clientela in due modi:
stipulando con il correntista un nuovo contratto contente le nuove condizioni da applicare al cliente oppure esercitando l’istituto dello jus variandi. In questo secondo caso, (se previsto e specificamente approvato dal cliente nel contratto originario) la banca deve comunicare espressamente al cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali utilizzando la specifica dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.
Pertanto da un punto di vista organizzativo, operativo e di impiego di risorse, per la banca lo strumento dello jus variandi è di gran lunga preferibile rispetto alla necessaria sottoscrizione di nuovi contratti da parte di centinaia di migliaia o milioni di correntisti.
Il giustificato motivo
La legge prevede che le modifiche contrattuali unilaterali possano essere introdotte in quanto sussiste un giustificato motivo che legittimi la variazione.
Quello del giustificato motivo è l’aspetto più importante ed incerto relativo all’art. 118, comma 1, TUB. Il problema interpretativo principale deriva del fatto che il legislatore non stabilisce espressamente cosa si debba intendere per “giustificato motivo”.
Il giustificato motivo consisterebbe in un fatto successivo alla conclusione del contratto che, nella sostanza, alteri, principalmente nel suo aspetto economico, l’assetto degli interessi dei contraenti così come programmato dal contratto stesso, senza che l’alterazione fosse prevedibile al tempo dell’atto, né il fatto imputabile al contraente a favore del quale sia previsto lo ius variandi.
Il giustificato motivo non può, dunque, essere generico, ma deve riguardare eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario poi riferibili alla categoria di contratti oggetto delle modifiche.
Atto ricettizio
La comunicazione della modifica unilaterale è considerata un atto recettizio. La banca sarà dunque onerata della prova del recapito della comunicazione al domicilio del cliente. Qualora il cliente contesti l’avvenuta ricezione della proposta di variazione del contratto, è onere della banca provare l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del cliente. In caso contrario le variazioni apportate risulteranno inefficaci.
Occorre sottolineare però quanto segue:
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le suddette prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
Il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base.
L’istituto dello jus variandi può intervenire solo su condizioni già esistenti in contratto, non possono essere introdotte clausole ex novo.
Nel caso in cui il correntista ritenga che non siano state rispettate le regole in materia di modifica unilaterale dei contratti, potrà presentare reclamo alla banca o all’intermediario finanziario. Il reclamo può essere presentato anche dopo la data di entrata in vigore della variazione.