Nuova competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario
Dal 1° ottobre 2022 si applica il nuovo limite di competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il 12 di agosto 2020 Banca d’Italia ha introdotto importanti novità riguardanti il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario. Le modifiche apportate trovano giustificazione sia nella necessità di adeguarsi alle Direttive Comunitarie in materia di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie in ambito bancario e finanziario sia nella necessità di gestire in modo più efficace e tempestivo l’elevato numero di ricorsi ricevuti (cresciuti in modo esponenziale negli ultimi anni).
Entrando nel dettaglio delle novità introdotte, si riassumono qui sotto quelle ritenute di maggior impatto per la clientela bancaria e finanziaria:
Viene elevato l’importo della competenza per valore, se il ricorrente chiede una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro (prima il limite era pari a 100.000 euro).
Si allungano i tempi concessi agli intermediari finanziari per gestire i reclami ricevuti; gli intermediari hanno 60 giorni di tempo dalla ricezione del reclamo per rispondere alle contestazioni sollevate dalla clientela (prima il termine era fissato in 30 giorni dal ricevimento, fatto salvo termini più brevi eventualmente previsti da specifiche disposizioni di legge).
Ma la novità di maggior impatto sulla possibilità dei clienti di vedere soddisfatte le proprie pretese utilizzando lo strumento dell’Arbitro Bancario Finanziario riguarda la riduzione di competenza per oggetto dell’organismo. Difatti a partire dal 01 ottobre 2022 potranno essere sottoposte all’Arbitro Bancario Finanziario controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
Per esempio, un ricorso presentato il 7 ottobre 2022 potrà avere ad oggetto solo operazioni o comportamenti risalenti al massimo al 7 ottobre 2016; il nuovo limite di competenza di sei anni è infatti calcolato a ritroso, a partire dalla data esatta di presentazione del ricorso.
Si ricorda che nel 2012, l’entrata in vigore del nuovo art.117 Bis del Testo Unico Bancario, ha consentito alle banche di addebitare, in caso di sconfinamento dal fido accordato, commissioni di sconfinamento denominate Commissioni di Istruttoria Veloce. Moltissime decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario hanno rilevato che le banche non hanno addebitato in modo conforme alla normativa vigente commissioni a titolo di CIV (commissioni di istruttoria veloce) condannando le stesse alla restituzione di quanto addebitato alla clientela.
Inoltre la modifica dell’art.120 del TUB avvenuta nel 2016, ha ribadito il divieto di produzione di interessi su interessi (anatocismo). Anche su questo aspetto le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario hanno condannato il comportamento tenuto dagli intermediari finanziari deliberando la restituzione dei maggior interessi debitori pagati dai clienti nel periodo compreso tra 1° trimestre 2014 e il 3° trimestre 2016.
In seguito al nuovo limite temporale introdotto da Banca d’Italia viene quindi preclusa al cliente la possibilità di ricorre all’Arbitro Bancario Finanziario per vedere soddisfatte le proprie ragioni.
Più che un opera di efficientamento dell’operatività dell’ABF sembra più un’opera di maquillage a favore delle banche riducendo l’ambito di manovra garantito alla clientela bancaria e finanziaria
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