COSTI E COMMISSIONI NON DOVUTI MA UGUALMENTE ADDEBITATI DALLA BANCA?

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COSTI E COMMISSIONI NON DOVUTI MA UGUALMENTE ADDEBITATI DALLA BANCA?

Che cos'è un conto corrente Bancario?
Il conto corrente bancario è un contratto che si stipula generalmente con una banca, attraverso il quale si regola l'esecuzione, da parte della banca, dell'incarico affidatole dal cliente di compiere pagamenti e riscossioni per suo conto, addebitando e accreditando le somme rispettive.
Al cliente viene inviato periodicamente l'estratto conto, che è un prospetto contenente la registrazione delle operazioni eseguite, assieme ai conteggi relativi per il periodo interessato. Generalmente, nei contratti di conto corrente, si parla di saldo attivo quando il saldo del conto è a credito del cliente (ovvero a debito della banca); si parla di saldo passivo quando il saldo del conto è a debito del cliente (ovvero a credito della banca).

(A titolo di esempio per operazioni di addebito si intendono l'emissione di assegni, il pagamento di stipendi, tasse o rate di finanziamenti, mentre per le operazioni di accredito si parla di versamenti di assegni o altri rimborsi a proprio favore. La banca effettua quindi servizio di cassa per conto del proprio cliente, semplificando e automatizzando tutta una serie di operazioni che altrimenti andrebbero richieste presso gli sportelli).

Secondo quanto stabilito dall’art. 117 del Testo Unico Bancario, il contratto di conto corrente deve essere redatto in forma scritta, pena la nullità dello stesso. La banca è tenuta a fornire una copia del contratto quando il conto corrente viene aperto, e/o successivamente all’apertura del conto su semplice richiesta del cliente. Prima della conclusione è bene richiederne una copia, al fine di una valutazione più consapevole delle condizioni che si andranno ad accettare. Inoltre le banche sono tenute a mettere i fogli informativi a disposizione della clientela ai fini della trasparenza.
Questi ultimi possono essere scaricati anche dai siti istituzionali degli istituti di credito.

(A titolo di esempio per operazioni di addebito si intendono l'emissione di assegni, il pagamento di stipendi, tasse o rate di finanziamenti, mentre per le operazioni di accredito si parla di versamenti di assegni o altri rimborsi a proprio favore.
La banca effettua quindi servizio di cassa per conto del proprio cliente, semplificando e automatizzando tutta una serie di operazioni che altrimenti andrebbero richieste presso gli sportelli).

Il contratto di conto corrente deve essere redatto in forma scritta, pena la nullità dello stesso.
La banca è tenuta a fornire una copia del contratto quando il conto corrente viene aperto, e/o successivamente all’apertura del conto su semplice richiesta del cliente.
Prima della conclusione è bene richiederne una copia, al fine di una valutazione più consapevole delle condizioni che si andranno ad accettare. Inoltre le banche sono tenute a mettere i fogli informativi a disposizione della clientela ai fini della trasparenza.
Questi ultimi possono essere scaricati anche dai siti istituzionali degli istituti di credito.

Quali sono le tipologie di conti correnti bancari?
I conti correnti offerti dalla banche italiane possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

Conto ordinario (conto a consumo), le spese dipendono dal numero di operazioni effettuate: all’aumentare del numero di operazioni, aumenta anche il costo legato al conto.
Conto a pacchetto (conti correnti che prevedono un certo canone mensile o annuo), ovvero un conto il cui canone comprende anche altri servizi (es. cassette di sicurezza, assicurazioni e gestione del risparmio). Nel caso di conti con franchigia il canone include un numero limitato di operazioni gratuite; nel caso dei conti senza franchigia è possibile, invece, effettuare un numero illimitato di operazioni gratuite.

Conto di base (per chi ha esigenze finanziarie limitate), include solo un certo numero di operazioni e alcuni servizi di base: quali la carta bancomat, l’accredito della pensione o dello stipendio, il versamento di contanti e assegni, il prelievo e la domiciliazione delle principali utenze domestiche. Il canone annuo comprende tutte le operazioni disponibili e il conto è gratuito (zero spese e non si paga l’imposta di bollo) per i clienti con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 7.500 euro.

Conto in convenzione, ossia conti che beneficiano di sconti e agevolazioni sulla base di accordi con determinate categorie di clienti.
Conto on-line, ossia conti correnti che prevedono l’attivazione e gestione esclusivamente via Home Banking. In questa maniera, riescono a tagliare la spesa per il conto corrente di quasi il 99%, per cui possiamo affermare che sono davvero “a zero spese”.

Quali sono le spese tipiche di un conto corrente?
I costi legati alla tenuta di un conto corrente possono essere sia fissi sia variabili, i costi più comuni sono i seguenti:
Canone: Il canone annuo è la prima voce di spesa fissa perché si corrisponde ogni mese, soprattutto se la gestione del conto è in filiale. Molti conti online invece la azzerano proprio perché la gestione da remoto riesce a minimizzare i costi legati all’assistenza in filiale.

Con il pagamento del canone la banca offre un determinato numero di operazioni incluse nel prezzo oppure, in alcuni casi, azioni illimitate. Quest’ultima è un’opzione utile, quindi, se si compiono, normalmente, molte operazioni: in questo modo si sa già quanto verrà a costare la gestione del conto, senza alcuna sorpresa a fine mese. In alternativa, alcuni conti correnti hanno canoni molto bassi che però prevedono un limitato numero di operazioni incluse, quelle escluse vanno pagate singolarmente (il cui costo viene indicato nelle modulistica contrattuale).

Imposta di bollo: L’imposta di bollo sul conto corrente è una tassa, definita per legge, dovuta per il possesso di un conto corrente sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche. È una delle voci che rientra tra le spese di tenuta di un conto corrente.
Si applica in misura fissa ed è prelevata direttamente dalla banca presso la quale il conto corrente è stato aperto o dalle Poste. Mentre i conti correnti intestati a persone fisiche con un saldo medio annuale che non supera i cinque mila euro non devono pagare questa imposta di bollo conto corrente, agli altri questa costa 34,20 euro. Nel caso di conti correnti intestati a persone giuridiche (aziende, imprese e titolari di partita IVA) l’imposta di bollo è pari a 100 euro l’anno.
L’imposta di bollo viene addebitata sul conto corrente e, anche se viene calcolata su base annua, può essere saldata su base mensile o trimestrale, a seconda delle condizioni del conto.

Spese per eseguire le operazioni: rientrano in questa categoria le spese per eseguire un bonifico, per prelevare con il bancomat o la carta di credito o per effettuare un pagamento POS, le spese per eseguire il pagamento di un ordine permanente, di una domiciliazione di utenza, di una fattura, quelle per l’emissione di un assegno ecc. Le commissioni variano da banca a banca.

Carta di pagamento: in alcuni casi le banche chiedono di essere retribuite per la fornitura di carte di pagamento: bancomat, carta di credito, libretto degli assegni. Il costo è variabile a seconda dell’istituto di credito, ma le stesse carte possono essere gratuite per i conti online o essere offerte in promozione a costo zero per il primo anno.
Spese di invio dell’estratto conto: l’estratto può essere richiesto mensilmente, trimestralmente, semestralmente o anche una volta all’anno e il suo invio può essere soggetto a spese. Mentre la sua versione digitale può essere consultata sempre gratuitamente attraverso gli strumenti di home banking, la sua versione cartacea ha un costo che varia da banca a banca.

Invio (cartaceo) delle comunicazioni: come per l’estratto conto, tutte le comunicazioni che la banca invia per posta possono avere un costo ricaricato sul cliente.
Anche in questo caso l’importo di tali spese deve essere indicato nella documentazione contrattuale rilasciata al cliente.
Spese di chiusura periodica o di liquidazione: vengono addebitate al cliente alla fine di ciascun anno solare o di ciascun periodo intermedio (trimestre) in cui sia avvenuto il conteggio di interessi e spese.

Spese di chiusura del conto corrente: la legge oggi le proibisce, ma occorre controllare che non avvenga comunque un addebito da parte della banca per le spese di chiusura conto corrente. Sono fissate dalle parti al momento dell'apertura del conto. Rappresentano le spese che il titolare di un conto corrente deve sostenere per la chiusura del rapporto. L'ammontare di queste spese è indicato nel contratto siglato dalle parti o nei fogli sintetici che espongono le caratteristiche fondamentali del prodotto finanziario e che sono forniti dalla banca alla clientela.

Con l'entrata in vigore della Legge 248/2006, anche nota come ``decreto Bersani``, sono state abolite le spese di chiusura dovute per l'estinzione del rapporto di conto corrente seguente alla mancata accettazione da parte del cliente dell'aumento dei costi applicati al conto. Nei casi in cui il cliente non accetti la modifica unilaterale del contratto, può recedere gratuitamente dal rapporto di conto corrente, entro 60 giorni dalla comunicazione delle nuove condizioni contrattuali e senza dover sostenere costi di chiusura o penali. Nel caso in cui il cliente invece decida spontaneamente di chiudere il proprio conto, sarà tenuto a pagare sia i costi di gestione della pratica, sia i costi fissi di estinzione del conto corrente previsti contrattualmente.

L'addebito calcolato al momento della chiusura del conto corrente include tutte le spese dovute per la gestione del conto nel periodo antecedente alla chiusura, come i costi dovuti per l'elaborazione dell'estratto conto e dei conteggi estintivi, per l'utilizzo dei servizi bancari come carte bancomat e carte di credito, le commissioni calcolate sulle operazioni effettuate e le altre spese previste dal contratto.

Quali sono le spese di un conto corrente affidato?
Nel caso in cui il conto corrente sia dotato di un affidamento (per le diverse tipologie di affidamento si rinvia alle sezione dedicata), oltre alle spese sopra indicate, il contratto di conto corrente dovrà prevedere le seguenti voci di costo:

Tasso di interesse attivi e passivi:
Gli interessi bancari si differenziano in attivi e passivi. Con interessi attivi si intendono quelli corrisposti dalla banca ai correntisti per aver ricevuto in deposito il loro capitale sul conto corrente o sul conto deposito, e si indicano, solitamente, con una percentuale che rappresenta la quota di remunerazione che spetta a chi presta una somma di denaro da parte di chi quella somma l’ha ricevuta (in questo caso la banca). Gli interessi passivi invece rappresentano un costo e sono gli interessi dovuti nel caso di prestiti, mutui e finanziamenti: sono quindi gli interessi pagati dal cliente all’istituto di credito che ha erogato la somma richiesta.

Con l'operazione di apertura di credito in conto corrente la banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di utilizzare somme superiori al saldo del proprio conto corrente, nei limiti di un importo concordato. Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari, disposizioni di pagamento ecc), in una o più volte, la disponibilità concessa e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità del credito. Sulla disponibilità accordata vengono pattuiti gli interessi passivi sulle somme utilizzate nell'ambito del credito concesso. Il Cliente è tenuto a utilizzare l'affidamento entro il limite del credito concesso; la banca non è obbligata ad eseguire operazioni disposte dal Cliente che comportino il superamento di detto limite (c.d. sconfinamento).

Se la banca decide di dare seguito a simili operazioni, il cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi di scoperto (o di extrafido), alle condizioni e nella misura pattuita nel contratto relativo al conto corrente affidato.
Nel caso quindi di conti correnti assistiti da affidamento in conto corrente, la banca dovrà tassativamente indicare:
tasso di interesse attivo
tasso di interesse passivo entro fido (indicandone Tan e Taeg)
tasso di interesse passivo extra fido (indicandone Tan e Taeg)
modalità di capitalizzazione degli interessi e periodicità del loro conteggio

Commissioni di massimo scoperto:
La commissione di massimo scoperto (CMS) venne introdotta nei contratti bancari a partire dalle norme bancarie uniformi (NBU) adottate dal 1 gennaio 1952. Tuttavia essa non è mai stata normata specificatamente sino al gennaio del 2009. Infatti sino a tale data non esisteva una normativa di riferimento per le commissioni bancarie.

Tutto era rimesso alla prassi e alla contrattazione tra banca e cliente. In particolare nella pratica bancaria era d’uso l’addebito della commissione di massimo scoperto (CMS), commissione che invero nel tempo si è diversamente manifestata nella sua connotazione specifica nella prassi bancaria. In origine essa aveva la funzione di compensare l’intermediario bancario per l’onere di dover essere sempre pronto a fronteggiare l’utilizzo di un fido concordato.

Se questa era la caratteristica di base della clausola, è vero però che gli istituti di credito non ne hanno fatto un’applicazione costante ed uniforme, tale da attribuirle un significato univoco nell'ottica contrattuale. Per molti anni non è infatti stato possibile individuare in modo univoco lo scopo, più tecnicamente l’oggetto della pattuizione. Se da un lato la CMS è stata espressione del rischio assunto dalla banca rispetto alle variazioni nel costo della provvista, dall’altro l’applicazione talvolta entro l’importo affidato e/o utilizzato, altre volte oltre l’affidamento, non ha consentito di inquadrare definitivamente la fattispecie tra i costi connessi alla disponibilità o tra i costi connessi all’utilizzo effettivo del credito.

Poteva accadere che tale clausola contrattuale era spesso strutturata in modo talmente generico da permettere alle banche di farne un utilizzo pressoché incontrollabile ed indiscriminato e tale da non consentire all'utente di poterne calcolare i costi. Tutto ciò ha portato a numerosi contrasti e contenziosi tra gli istituti di credito e le aziende.

Commissioni di affidamento sostitutive delle CMS:
All’assenza di norme relative alla commissione di massimo scoperto si è cercato di porre rimedio negli ultimi anni. Un primo tentativo lo si deve attribuire alla Legge 2/2009. Il legislatore ha cercato di attribuire un contenuto contrattuale alle commissioni di massimo scoperto e alle commissioni di affidamento (a vario titolo denominate).
Per la prima volta, viene data la definizioni di commissioni di massimo scoperto (o comunque denominate), vengono individuati i casi di nullità e sono precisate le condizioni per la validità delle pattuizioni.

Per poter essere considerate valide (si ha la nullità della clausole se contrarie al dettato normativo), le stesse devono rispettare le condizioni qui sotto riportate:
il saldo del cliente deve risultare a debito per un periodo superiore a 30 giorni o a fronte di utilizzi in assenza di fido
il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme deve essere predeterminato (come il tasso di interesse debitore per le somme effettivamente utilizzate)
devono essere pattuite per iscritto non rinnovabile tacitamente
devono essere omnicomprensive e proporzionali all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente
devono essere rendicontate al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.

Ogni istituto di credito ha dato una propria definizione alle commissioni legate all’affidamento concesso al cliente, di seguito se ne riportano alcuni esempi: “Commissioni per disponibilità fondi”, “Commissione immediata fondi”, “Corrispettivo su accordato”, “Commissione su accordato”, “Oneri su affidamenti in c/c”, “Commissione Messa a Disposizione Fondi”.

Non sempre gli istituti hanno definito, normato e applicato tali commissioni in modo coerente con la normativa vigente. Parimenti alla CMS, gli addebiti delle commissioni di affidamento possono essere contestate a vario titolo dal cliente. Anche la loro introduzione e i relativi addebiti in conto corrente possono essere contestati se avvenuti in modo non conforme a quanto indicato dalla legge.

Commissioni istruttoria fido:
A partire dalla introduzione della Legge 2/2009, l’applicazione di una commissione per istruttoria fidi contrasta con il carattere di omnicomprensività di eventuali altre commissioni di affidamento corrisposte dal cliente per l’affidamento ottenuto dalla propria banca. Nel caso di applicazione di entrambe le commissioni, si potrà chiederne il rimborso.

Commissioni di sconfinamento:
Con le commissioni di sconfinamento la banca chiede il pagamento di determinate somme (anche giornaliere) che il cliente paga alla banca ogni qual volta questa faccia credito al cliente in mancanza di una liquidità sul conto a tal fine disponibile.

Non si tratta, dunque, di un corrispettivo da versarsi una tantum a titolo d’indennizzo per i costi d’istruttoria sopportati dalla banca, bensì di un vero e proprio prezzo che il cliente paga per ottenere dalla banca un servizio di credito in assenza o in eccedenza rispetto ad un fido già in precedenza accordato.
Applicando i principi introdotti dalla Legge 2/2009, l’applicazione di tale commissione contrasta con il carattere di omnicomprensività di eventuali altre commissioni di affidamento corrisposte dal cliente per l’affidamento ottenuto dalla propria banca. Nel caso di applicazione di entrambe le commissioni, si potrà chiederne il rimborso.

Commissioni di Istruttoria Veloce (C.I.V.):
Le Commissioni di Istruttoria veloce sono state introdotte con l’entrata in vigore del nuovo art. 117 Bis del Testo Unico Bancario, che ne stabilisce i requisiti in modo assolutamente preciso, in assenza dei quali la clausola è nulla.
Secondo l’art 117 Bis del Testo Unico Bancario, in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente:
una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi
un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 dell’art 117Bis del TUB sono nulle.
La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

La Commissione di Istruttoria Veloce non deve eccedere i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria ed è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente.

Ci sono tre casi in cui la commissione di istruttoria veloce non è dovuta:
1) quando nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.
2) Lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario.
3) Lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha acconsentito.

Spesso le banche hanno usato in modo ingiustificato il regime commissionale delle CIV, in netto contrasto con spirito della norma che le ha introdotte.
In più di un’occasione viene ribadito che la CIV sia da considerare come una commissione applicabile in casi eccezionali, a fronte di sconfinamenti in assenza di fido o oltre il limite del fido. L’obiettivo ultimo è quello di evitare di mantenere perduranti e sistematiche situazioni di scoperto, che portino a utilizzare strumenti (come la CIV) per incrementare il costo effettivo del credito.

Quali sono le tipologie di fidi / affidamenti bancari?
Il fido bancario, o affidamento, è definito come l'impegno assunto da una banca a mettere una somma a disposizione del cliente, o di assumere per suo conto un'obbligazione nei confronti di un terzo.

Gli affidamenti bancari si articolano in diverse forme tecniche:

1. Fidi di cassa e assimilati: La banca mette a disposizione del cliente una linea di credito che questi può liberamente utilizzare per la copertura dei propri fabbisogni finanziari.

Si tratta principalmente del classico scoperto di conto corrente, la linea di credito più utilizzata, e anche più costosa per il cliente. Essa consente di avere un'apertura di credito sul proprio conto corrente, che si esplicita nella possibilità per il cliente di utilizzare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo le somme messe a disposizione da parte dell'istituto di credito affidante.

Si tratta sicuramente di una linea di credito comoda per l'impresa o il privato che ne beneficia, tuttavia le banche affidanti preferiscono un utilizzo elastico di detta linea di credito, e tendono a ridurre o a revocare gli affidamenti caratterizzati da utilizzi pieni e statici.

2. Smobilizzo crediti: (castello bancario) Consentono alle imprese di disporre anticipatamente, rispetto alla naturale scadenza, delle somme derivanti dalle vendite con pagamento differito.
Rientrano in tale categoria principalmente i seguenti tipi di affidamento:
i fidi cosiddetti di portafoglio (anticipi salvo buon fine) composti da anticipo, sconto e credito effetti, dove si intendono per effetti le ricevute bancarie e le classiche cambiali.
l'anticipo fatture, a sua volta articolato in anticipo fatture con cessione e senza cessione del credito
il factoring.

3. Fidi di firma: si tratta di garanzie prestate dall'istituto di credito a favore di terzi per conto del soggetto richiedente, la forma tecnica più diffusa è sicuramente la fideiussione bancaria.

4. Fidi estero: rientrano in questa categoria tutte quelle linee di credito che consentono di supportare un'azienda nella sua attività commerciale con l'estero. Si evidenziano in tale categoria gli anticipi di fatture all'esportazione, le lettere di credito, i finanziamenti all'importazione.

5. Fidi per derivati: riguarda tutte quelle linee di credito necessarie per supportare l'operatività in derivati (ad es. futures, options, swap).

6. Finanziamenti: si tratta di tutte quelle operazioni di finanziamento a breve, medio o lungo termine caratterizzate dall'erogazione di una somma capitale e dal rimborso effettuato mediante un piano di ammortamento prefissato. I più diffusi in tale categoria sono i mutui ipotecari e chirografari.

7. Fidi di anticipazione di fideiussioni bancarie: sono quelle linee di credito che vanno ad anticipare fideiussioni e garanzie bancarie che portano come beneficiario la società del cliente richiedente l'anticipazione che le gira alla banca per l'eventuale incasso che avviene o al verificarsi di determinate condizioni o a scadenza predefinita.

Che cosa è un estratto conto bancario?
L’estratto conto è il documento ufficiale che viene inviato periodicamente dalla banca al correntista e contiene il riepilogo di tutte le operazioni effettuate sul conto corrente, sia in entrata che in uscita. Si tratta di uno strumento che conferisce trasparenza ai rapporti fra banca e cliente, perché permette ai correntisti di controllare le entrate e le uscite nel dettaglio, di verificare la correttezza degli importi addebitati e di trarre un bilancio periodico o annuale.

Nel caso in cui si ravvisino errori nell’estratto conto ricevuto, occorre inviare una contestazione scritta alla banca entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo estratto, cui seguirà l’istruttoria dell’istituto di credito per appurare l’esistenza o meno di inesattezze.
L’estratto conto si compone di:

INTESTAZIONE
In questa sezione vengono riepilogate le informazioni relative al cliente, al numero di conto e quelle sulla banca e la filiale di appartenenza. In alto a sinistra è presente il logo della banca con relativi dati sociali.
In alto a destra è esplicitato il periodo di riferimento dell’estratto conto, il numero di conto, la filiale di appartenenza. Nell’intestazione vengono, inoltre, forniti l’iban e i dati del cliente (nome e cognome agione sociale, indirizzo, cap, comune e provincia).

ELENCO MOVIMENTI
È il riepilogo di tutte le operazioni registrate sul conto nel periodo di riferimento e validità dell’estratto conto, in ordine temporale crescente (dalla meno recente alla più recente). Ciascuna colonna rimanda ad un elemento descrittivo dell’operazione.

Data (contabile): si riferisce al giorno in cui è avvenuta l’operazione registrata contabilmente sul conto.

Valuta: indica il giorno a partire dal quale è possibile utilizzare il denaro depositato in conto per pagamenti o prelievi e coincide con quello dal quale il denaro inizia a produrre interessi. Può capitare che data contabile e data valuta coincidano, ciò significa che il giorno in cui viene eseguita un’operazione è anche quello in cui il denaro oggetto dell’operazione risulta spendibile.
Nel caso del versamento di assegni bancari o circolari la banca indica come data contabile la data di versamento, mentre la data valuta è fissata secondo quanto contrattualmente previsto.

Movimento Dare: in tale colonna vengono riassunte tutte le operazioni passive, effettuate dal correntista, che hanno prodotto addebito sul conto (prelievi bancomat, bonifici, emissione di assegni, pagamento utenze, commissioni ecc…).

Movimento Avere: in questa colonna sono indicate tutte le operazioni a beneficio del titolare del conto corrente, rappresentate da accrediti (stipendio, bonifici, interessi creditori ecc…) che aumentano l’ammontare attivo del conto stesso.

Descrizione operazioni: fornisce la descrizione della singola operazione effettuata da parte del correntista o dalla banca (spese, commissioni, interessi debitoricreditori) come da contratto stipulato.

La prima riga dell’estratto conto fa riferimento al Saldo iniziale, ovvero il saldo alla data di chiusura dell’ultimo estratto conto ricevuto. A chiusura della descrizione delle operazioni vengono forniti i totali di ciascuna colonna dei movimenti “Dare” e “Avere” e il “saldo finale”.
Totale Dare: è rappresentato dalla somma di denaro che ha movimentato il conto in uscita o in addebito.
Totale Avere: è rappresentato dalla somma di denaro che ha movimentato il conto in entrata o in accredito.
Saldo Finale: si riferisce alla data in cui è stato prodotto l’estratto conto ed è il risultato della somma algebrica saldo iniziale + entrate nel periodo – uscite nel periodo.

Che cosa è un conto o riassunto scalare (Inviato trimestralmente insieme all’estratto conto)?
ll Conto scalare è il documento trimestrale con il quale la banca, tramite una forma di calcolo detta scalare, informa i titolari di conto corrente di eventuali interessi debitori e/o creditori.

Il conto scalare viene inviato al cliente con cadenza trimestrale: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
È composto di una parte riepilogativa per saldi (detta riassunto scalare), calcolo degli interessi, calcolo delle spese, totale competenze a credito o debito.
È composto da più sezioni: Riassunto scalare, elementi per il conteggio delle competenze e riepilogo delle competenze.

PRIMA SEZIONE: riepilogativa per saldi (detta riassunto scalare).
Normalmente suddivisa in colonne, si propone il calcolo dei progressivi giornalieri per valuta.
Vengono riportati i saldi del conto in base alla valuta, il numero dei giorni che questi saldi progressivi sono rimasti invariati e il conteggio dei cosiddetti numeri debitori e/o creditori.

La banca informa il correntista di eventuali interessi debitori o creditori. In ordine cronologico vengono elencate le diverse giacenze giornaliere generate sommando al saldo iniziale i movimenti avere ed i movimenti dare. La somma dei prodotti di segno negativo genera i “numeri debitori”, mentre la somma dei prodotti di segno positivo genera i “numeri creditori”. Il conto scalare serve unicamente alla determinazione dei cosiddetti 'numeri debitori' e 'numeri creditori’ ed è suddiviso nelle voci:

Data valuta: così come per l’estratto conto, indica il giorno da cui cominciano gli interessi a favore per gli accrediti e a sfavore per gli addebiti.
Saldo (per valuta): elenco dei saldi elaborati per ogni operazione eseguita (in entrata e in uscita). Il giorno di riferimento è la data di valuta indicata nella colonna precedente.
Giorni: numero di giorni per i quali il conto corrente ha beneficiato di quel saldo per valuta.

Numeri creditori: risultato dei saldi per valuta moltiplicati per i giorni di permanenza (o valuta), ovvero i giorni nei quali il conto ha avuto quel determinato saldo. Il saldo positivo serve per il calcolo degli interessi attivi.

Numeri debitori: il calcolo è il medesimo dei numeri creditori. In tali casi il risultato darà un saldo negativo che, quindi, servirà per il calcolo degli interessi passivi.

Tipo interessi debitore: descrizione del tipo di operazione che ha generato gli interessi debitori.

A chiusura della tabella viene riportato:
1. Il Saldo liquido o disponibile finale: somma finale del conto effettivamente disponibile al momento della chiusura dell’estratto conto.
2. Il Saldo contabile finale: somma algebrica di tutte le operazioni (entrate e uscite) effettuate fino a una certa data sul conto. Può essere diverso dal saldo disponibile finale perché quello contabile tiene conto solo dei flussi in entrata e in uscita già avvenuti.
3. Le Valute a scadere: relative ad operazioni con valuta posteriore alla chiusura del cc.

SECONDA SEZIONE: contiene gli elementi per il conteggio delle competenze (calcolo degli interessi, calcolo delle spese, calcolo delle commissioni)
La banca fornisce le informazioni necessarie per la verifica e il calcolo degli interessi creditori, interessi debitori, gli oneri o commissioni sugli affidamenti e le spese.

Interessi creditori: Il totale dei numeri creditori verrà moltiplicato per il tasso di interesse attivo, precedentemente concordato con la banca, e diviso per 36500. Sugli interessi creditori viene applicata una ritenuta fiscale del 27%.

Interessi debitori: Il totale dei numeri debitori verrà moltiplicato per il tasso di interesse passivo concordato precedentemente con la banca, e diviso per 36500. Il risultato ottenuto saranno gli interessi passivi di competenza del trimestre.

Oneri o commissioni sugli affidamenti: la banca, in caso di conto corrente affidato, indica la tipologia di commissioni applicate, la loro aliquota, il loro importo. Qui vengono riportate le CMS, le commissioni disponibilità fondi, le commissioni oltre disponibilità fondi e le Commissioni di Istruttoria Veloce.

Spese: la tipologia e l’importo delle spese applicate derivano dalla tipologia di conto corrente (a consumo, a pacchetto o in convenzione)

TERZA SEZIONE: riepilogativa in cui viene riportato il riepilogo delle competenze.
Questo calcolo è il risultato di sottrarre agli interessi attivi netti, gli interessi passivi, gli oneri su affidamenti e le spese. Lo sbilancio di competenze è la situazione che si verifica quando il risultato di questa sottrazione è negativo; in questo caso la cifra verrà addebitata sul conto, diminuendo il saldo liquido/contabile finale. Se invece il risultato è positivo (bilancio di competenze) la cifra è accreditata sul conto corrente aumentando così il saldo finale

Quali sono le opportunità per il cliente?
Come abbiamo visto nelle sezioni precedenti, i conti correnti affidati prevedono, in capo al correntista, tutta una serie di costi e commissioni di varia natura.

La Legge 2/2009 ha ridisegnato l’ambito di applicazione di alcuni costi sopportati dal cliente in sede di concessione creditizia, dettando una disciplina differenziata di due distinte forme commissionali conosciute da tempo nella prassi bancaria, rispetto alle quali, negli ultimi anni, si era registrato un acceso dibattito, soprattutto a seguito di alcune decisioni della giurisprudenza volte a censurare talune tipologie di oneri usualmente previsti nei contratti bancari di apertura di credito.
A seguito del recente intervento legislativo le banche si sono mosse verso l'applicazione di nuove strutture di prezzo che risultano nettamente peggiorative rispetto a quelle praticate precedentemente.

In seguito al loro comportamento, alle modalità di introduzione e all’interpretazione della norma sulle nuove commissioni, così definite dalla Legge 2/2009, gli istituti di credito possono prestare il fianco a diverse contestazioni.
Il cliente attraverso l’analisi dell’andamento nel tempo del rapporto di conto corrente può vedersi retrocedere somme addebitate in modo illecito da parte della banche e che possono aver violato i disposti normativi.
Le opportunità per il cliente di vedersi rimborsare somme in seguito all’applicazione di clausole nulle o non correttamente pattuite sono tante, noi siamo in grado di assistere la clientela bancaria con un sistema collaudato, sicuro e studiato su misura.

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