Un onere in più per le banche

14.03.2018

Un onere in più per le banche

La giurisprudenza (Tribunale di Napoli sentenza del 31/01/2019) e la Corte di Cassazione (sentenze cfr. Cass. 30 ottobre 2019, n. 27769, Cass. 2 maggio 2019, n. 11543, Cass. 25 maggio 2017, n. 13258) interpretando l’art. 119 del TUB hanno stabilito che la banca è obbligata ad esibire i saldi di conto corrente sino a risalire al momento dell’apertura del conto stesso, in quanto la produzione degli estratti conto consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell’avere, di determinare il credito della banca.

Pertanto con riferimento alla richiesta degli estratti conto, e alla dichiarazione dell’intermediario della sua disponibilità a produrre copia degli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni, si osserva che la stessa è obbligata ad esibire i saldi di conto corrente sino a risalire al momento dell’apertura del conto stesso.

Con riferimento all’art. 119 Tub risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al primo e al secondo comma) e i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al quarto comma). Le due categorie sono soggette ad una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto distinte.

 

I documenti sintetici corrispondono, infatti, ai documenti in cui, in forma sintetica, sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti. “Per i rapporti regolati in conto corrente, il secondo comma dell’art. 119 Tub espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dall’estratto conto”, “i documenti di sintesi hanno lo scopo di consentire al cliente di controllare l’andamento del rapporto nella sua interezza, dall’apertura alla chiusura”. La banca ha quindi l’obbligo “di conservazione di tali documenti dall’apertura del contratto fino alla sua chiusura”. Considerare, quindi, che la banca sia tenuta alla conservazione degli estratti conto soltanto con riferimento all’ultimo decennio significherebbe “privare il cliente del diritto all’informazione” (Trib. di Napoli 31 gennaio 2019).

In conclusione, gli estratti conto non rappresentano la «documentazione inerente a singole operazioni», secondo il disposto del citato art. 119, comma 4, TUB, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 119 TUB, viene inviato al cliente con periodicità al cliente.

Pertanto, la produzione di estratti conto non è soggetta al limite decennale di cui all’art. 119, comma 4, TUB.

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